Vai al contenuto principale

Il fondo pensione è indubbiamente non solo lo strumento più idoneo a costruire una pensione integrativa ma è quello con i VANTAGGI FISCALI più FORTI, e non intendo solo in termini di deduzione.

C’è un’idea semplice che spesso passa in secondo piano: la pensione complementare

Non serve “solo” a integrare la pensione INPS o quella di altre casse, serve anche a gestire meglio le tasse oggi, a dare flessibilità domani e, in molti casi, a proteggere una parte del patrimonio.


1) Cos’è un fondo pensione aperto

È una forma di previdenza complementare “aperta” perché puoi aderire anche individualmente, senza passare per un contratto di categoria (come nei fondi negoziali).

Puoi versare:

contributi tuoi (periodicamente come un piano di accumulo oppure o anche una tantum all'anno),

eventuali contributi del datore di lavoro (se previsti da accordi/azienda),

TFR (se sei lavoratore dipendente e scegli di destinarlo lì)

2) Deduzione fiscale: quanto si può dedurre e cosa rientra nel limite

Il tetto annuo:

Fino al 2025: deducibili fino a € 5.164,57 l’anno.

Dal 2026: il limite sale a € 5.300 l’anno.

Dentro quel tetto rientrano: i contributi versati da te, i contributi versati dal datore di lavoro.

Il TFR conferito al fondo non “consuma” quel tetto (resta fuori dal plafond di deducibilità).

la deduzione conviene se hai IRPEF da pagare (redditi imponibili), perché riduce il reddito su cui calcoli l’imposta (deduzione)

3) Deduzione “giovani” (prima occupazione post 2006):

Per chi è di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, se nei primi 5 anni non riesce a sfruttare tutta la deduzione, la norma permette di recuperare la deduzione non utilizzata nei 20 anni successivi.

Con l’aggiornamento della Legge di Bilancio 2026:

il “plafond teorico” dei primi 5 anni diventa € 26.500 (5.300 × 5),

il recupero annuo extra è comunque limitato a € 2.650 (metà del limite annuo).

ESEMPIO:

Se nei primi 5 anni hai dedotto in totale € 10.000, il “non usato” è € 26.500 − € 10.000 = € 16.500.

Nei 20 anni successivi potrai dedurre anche oltre € 5.300, ma al massimo di € 2.650 extra ogni anno, finché “recuperi” i € 16.500.

4) Versamenti volontari non dedotti: che succede se per uno o più anni non li scarichi

Può capitare (per scelta o perché non c’è capienza IRPEF o perché si è aderito al FORFETTARIO) di versare e non dedurre.

La buona notizia: non è denaro “perso” fiscalmente.

Quelle somme non dovranno essere tassate quando prenderai la prestazione, a patto di fare una cosa fondamentale: comunicare al fondo l’importo dei contributi non dedotti. Scadenza: entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento (oppure contestualmente alla richiesta di prestazione, se maturi prima).

ESEMPIO:

Anno 2026: versi € 3.000 nel fondo pensione ma non li deduci

Questi € 3.000, per non essere tassati “due volte”, devi comunicarli al fondo come “contributi non dedotti”.

Scadenza comunicazione: entro 31/12/2027 (anno successivo al versamento).

Arrivi alla pensione

Sei iscritto da 25 anni → aliquota prestazione = 15% − (0,30% × 10 anni) = 12%

(perché dopo il 15° anno si riduce di 0,30% per ogni anno, fino al minimo 9%).

Chiedi una prestazione in capitale liquidando € 80.000:

Hai comunicato i € 3.000 non dedotti (entro la scadenza)

Capitale liquidato: € 80.000

Quota non dedotta (da escludere): € 3.000

Base imponibile: € 80.000 − € 3.000 = € 77.000

Imposta (12%): € 77.000 × 0,12 = € 9.240

Risultato: quei € 3.000 non vengono tassati al momento della prestazione.


5) Quando puoi chiedere la prestazione del fondo pensione

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce quando:

maturi i requisiti di pensionamento nel regime obbligatorio (INPS o gestione di appartenenza) e hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Capitale o rendita: quanta parte puoi prendere in capitale

Regola “storica”: capitale fino al 50% del montante (salvo eccezioni “montante basso”).

Novità dal 1° luglio 2026 (settore privato): sale al 60% la quota massima liquidabile in capitale.

Eccezione importante (“montante basso”): in alcune situazioni la prestazione può essere liquidata anche al 100% in capitale (regola che resta). Se la conversione in rendita risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale, si può optare per il 100% del capitale

6) Anticipazioni: quando puoi “toccare” il fondo prima della pensione

Le principali casistiche (regole generali):

Spese sanitarie gravi: in qualunque momento, fino al 75% della posizione.

Prima casa (acquisto o ristrutturazione per te o per i figli): dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75%.

Ulteriori esigenze (senza motivazione specifica): dopo 8 anni, fino al 30%.

7) Riscatto in caso di disoccupazione dopo licenziamento: tempi e percentuali

è previsto il riscatto, con regole diverse in base alla durata dell’inoccupazione (e ad altre situazioni come mobilità, invalidità, ecc.).

Inoccupazione tra 12 e 48 mesi: riscatto parziale fino al 50% della posizione.

Inoccupazione oltre 48 mesi: riscatto totale della posizione.

8) Tassazione: rendimenti oggi, capitale/rendita domani

Durante l’accumulo (anno per anno) i rendimenti del fondo sono tassati con imposta sostitutiva in genere al 20%, con una quota agevolata al 12,5% sulla parte investita in titoli di Stato (e assimilati).

Alla prestazione (capitale e/o rendita)

La tassazione “tipica” della prestazione (sulla parte imponibile) è 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al fondo, fino ad un minimo del 9%.

ESEMPIO:

Capitale maturato nel fondo: € 100.000

Contributi versati (tutti dedotti): € 60.000

Anzianità di adesione: 20 anni

Alla prestazione, l’imposta non si applica su tutto il capitale, ma solo sulla parte imponibile, cioè in pratica i contributi che hai dedotto (e l’eventuale TFR), mentre i rendimenti non vengono ritassati perché già tassati durante l’accumulo (20-12.5% ogni anno). La base imponibile quindi è: 60.000

Aliquota base: 15%

Riduzione: 0,30% per ogni anno oltre il 15°.

Anni oltre il 15°: 20 − 15 = 5

Riduzione: 5 × 0,30% = 1,50%

Aliquota finale: 15% − 1,50% = 13,50%

Questa ritenuta è a titolo definitivo.

Imposta = € 60.000 × 13,50%= 8.100€

Netto liquidato: 100.000€- 8.100€ = € 91.900


9) Anche da pensionato puoi continuare a versare (e quindi dedurre, se hai capienza)

Puoi continuare a versare contributi anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, a condizione di poter far valere almeno un anno di contribuzione alla previdenza complementare al compimento dell’età prevista. Sul piano fiscale, la deduzione resta legata a una cosa molto concreta: avere redditi imponibili IRPEF e capienza.

10) Versamenti per familiari fiscalmente a carico:

Si possono dedurre? la risposta è: Sì. Sono deducibili anche i contributi versati per familiari fiscalmente a carico, sempre dentro il plafond annuo (5.300€) e per la quota non già dedotta dal familiare.

11) Tutela patrimoniale: impignorabilità / insequestrabilità

In fase di accumulo, la posizione nel fondo pensione gode del principio di intangibilità: in sostanza è “protetta” dalle azioni dei creditori di natura civilistica.

Quando la prestazione diventa esigibile (capitale/rendita) o in alcune operazioni (riscatti/anticipazioni), la protezione cambia: alcune prestazioni seguono i limiti tipici delle pensioni (spesso “un quinto”), mentre per riscatti e anticipazioni diverse dalle spese sanitarie possono esserci regole meno protettive.

12) Novità Legge di Bilancio 2026

Dal 1° luglio 2026 (in generale, per il settore privato) arrivano cambiamenti importanti:

Adesione automatica per i neoassunti se non esprimono scelta entro 60 giorni (con possibilità di rinuncia). La destinazione “di default” è verso una forma collettiva prevista da contratti/accordi; resta la possibilità di scegliere anche altro (fondo aperto/PIP) nei tempi. Il TFR NON resta in azienda.

Plafond deducibilità: da 5.164,57 a 5.300

Più capitale subito: dal 50% al 60% massimo liquidabile in capitale.

Nuove modalità di “decumulo” (prestazioni più flessibili) e regole fiscali dedicate: per alcune erogazioni frazionate è prevista una tassazione più alta (20%) rispetto a quella tipica (15–9).

TFR e silenzio-assenso: per i neoassunti, il meccanismo indirizza verso la forma collettiva “di riferimento”; se scegli un fondo aperto, il tema del contributo datoriale dipende dagli accordi applicati, ma la manovra ha previsto anche interventi sulla portabilità del contributo in caso di trasferimento verso fondi aperti/PIP.

13) Decesso

Spesso mi viene chiesto "Se muoio cosa succede". In questo caso bisogna distinguere in base al momento in cui ci troviamo:

fase di accumulo: il fondo pensione aperto è una polizza vera e propria, al decesso dell'assicurato, il capitale viene liquidato al/ai beneficiario/i

fase di rendita: dipende dalla rendita scelta

14) Tipi di rendita:

Rendita vitalizia immediata

Paga un importo periodico finché sei in vita.

Rendita reversibile

Paga finché sei in vita e, alla tua morte, continua (in tutto o in parte) al beneficiario che hai indicato (es. coniuge).

Rendita certa 5 o 10 anni e poi vitalizia

Per i primi 5/10 anni paga comunque (anche se muori: va al beneficiario), poi prosegue come vitalizia se sei ancora in vita.

Rendita contro-assicurata

Ti paga finché vivi; se muori “presto”, ai beneficiari viene riconosciuto un capitale residuo/valore di contro-assicurazione secondo le regole del prodotto scelto.

Rendita con garanzia LTC (non autosufficienza)

Se ti viene riconosciuta la non autosufficienza, la rendita può aumentare (es. raddoppio), secondo condizioni contrattuali.

Va da sé che più protezioni aggiungi (reversibilità, certezza, contro-assicurazione, LTC), più la rata iniziale tende a essere più bassa, perché stai comprando garanzie

La rendita viene determinata solo al momento della sua richiesta in quanto si basa sulla speranza di vita media e sui coefficienti di conversione del momento

15) Novità della Legge di Bilancio 2026: rendita a durata definita e altre modalità

Rendita a durata definita

In pratica puoi ricevere una rendita non per tutta la vita, ma per un periodo limitato:

per un numero di anni pari alla vita attesa residua (in base a tavole demografiche), con rata calcolata rapportando il montante agli anni residui;

oppure con logiche di “durata prestabilita” (scelta del periodo), secondo le regole attuative.

La manovra introduce altre due modalità di erogazione:

a. Prelievi liberamente determinabili: la prestazione può essere “spezzata” in prelievi programmati/variabili entro i limiti normativi.

b. Erogazione frazionata del montante per almeno 5 anni: ricevi il montante a rate per un periodo minimo quinquennale. (in questo caso è prevista un’aliquota del 20%, riducibile in funzione dell’anzianità di iscrizione)

16) TRASFERIMENTO

Trasferire il proprio fondo pensione aperto verso un altro è gratuito e ed è una pratica percorribile dopo due anni di partecipazione

17) INFINE: riempiamo il "cassetto" della nostra piramide con su scritto PREVIDENZA

Oggi come oggi è determinante avere un fondo pensione (o un progetto di investimento che abbia questa finalità) per provare a mantenere il tenore di vita che si ha durante il periodo in cui si svolge attività lavorativa, per colmare quel GAP tra ultimo stipendio / ultime fatture e pensione; soprattutto per coloro che hanno un sistema di calcolo della pensione di tipo totalmente contributivo. E' bene ricordarci che va trattato come un investimento vero e proprio, mettendo cioè in relazione Tempo, Rendimento e Volatilità. Se l'età del pensionamento è lontana, conviene scegliere un comparto azionario puro e man mano che ci si avvicina alla pensione, ridurlo in termini percentuali, spostando parte dell'azionario su un comparto più prudente (obbligazionario). Approcciarlo poi con un piano di accumulo mensile diventa molto utile per mediare prezzo, rischio e rendimento.

1dcdd758-411d-4bbd-838b-8000c0b5d068_20260130.webp



Ufficio

Via P. Nenni 2

56124, Pisa

via Roma 86

57126, Livorno

Email

Mostra indirizzo email

Telefono

Mostra numero di telefono

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente sito internet sono curate da Dario Biondi e non costituiscono in alcun modo raccomandazioni personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo lettore e potrebbero non essere adeguate rispetto alle sue conoscenze, alle sue esperienze, alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento. Le informazioni contenute nel presente sito internet sono da intendersi a scopo puramente informativo. Trattasi di informazione standardizzata rivolta al pubblico indistinto (cfr. art 69, comma 1, punto c, Regolamento Emittenti Consob e considerando n.79 della direttiva Mifid 2006/73/CE), con lo scopo di offrire un supporto informativo e decisionale ai propri lettori e ai clienti mediante l’elaborazione di un flusso informativo di testi, dati, notizie, ricerche e analisi attraverso le varie pubblicazioni.

Partita Iva: 01826510503


Powered by

Logo Promobulls
Area riservata