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29.10.23

Ho scritto questo pezzo il 29.10 ma ho aspettato a pubblicarlo perché uno dei due argomenti che tratterò mi sembrava molto "sui generis" e difatti al senato non è stato approvato... 

Sono due le novità importanti e rilevanti da un punto di vista di pianificazione patrimoniale che recentemente sono state introdotte/modificate.

Trovo singolare in particolare la prima in quanto il nostro Paese è fortemente indebitato e la fonte principale di “raccolta” sono le imposte… Sono anni infatti che il Fondo Monetario Internazionale ci chiede di uniformare alla media europea le aliquote relative alle imposte di donazione e successione (cosa che avverrà prima o poi visto l’aumento costante del nostro debito pubblico arrivato a metà ottobre a 2.843 miliardi di euro):

  • abolizione del coacervo ereditario:

in parole povere fino a “ieri” era obbligo all’attivo ereditario sommare il valore delle donazioni disposte dal de cuius per verificare se la franchigia di 1 milione a vantaggio del coniuge o di un parente in linea retta, oppure di 100.000€ a vantaggio di un fratello o sorella, fosse stata erosa in tutto o in parte ad opera di dette donazioni stipulate in vita; ebbene adesso l’Agenzia delle Entrate accoglie il ragionamento della Cassazione, abolendolo.

Di fatto le donazioni stipulate in vita NON erodono più la franchigia successoria.

Ciò detto, viene quindi RADDOPPIATA la franchigia: un milione in ambito donazione, un milione in ambito successorio saranno entrambi esenti da imposta (per il coniuge e parenti in linea retta).

Sono diverse le soluzioni e gli schemi in ordine alla donazione… con patto di reversibilità, donazioni di nuda proprietà con mantenimento di usufrutto, con patto di assistenza…

Chiaramente molti di noi pensano ad immobili, ma ricordo come anche dei semplici bonifici, ripetuti nel tempo magari, costituiscano vere e proprie donazioni…

Non a caso si usa poi il termine “stipula”: le donazioni a pena di nullità prevedono l’atto pubblico…

[attenzione che la novità riguarda solo il coacervo ereditario, rimane invece il coacervo donativo che somma tutte le donazioni fatte in passato]


  • Abolizione della azione di restituzione dei beni oggetto di donazione e successiva marcia indietro!!

Come funziona oggi:

sono un erede legittimario e ritengo che la mia legittima sia stata lesa; con l’azione di restituzione mi rivolgo all’attuale proprietario del bene che fu oggetto di donazione da parte dei miei genitori per ottenerne la restituzione o per ricevere una somma di denaro in soddisfazione del mio credito; il bene rientra nel patrimonio del donante affinché soddisfi gli eredi legittimari; il bene è totalmente ripulito da qualsiasi gravame che sia stato impresso dal donatario o da chiunque dopo di lui (ad esempio il bene ricevuto da Tizio in donazione è stato poi venduto a Caio che ha comprato con un mutuo…); la banca quindi perde l’ ipoteca da chiunque iscritta sul bene che fu oggetto di donazione. [chiaramente esiste un percorso in giudizio, ma il senso estremo è questo]

Come funziona dal 1.1.24:

ritengo che la mia legittima sia stata violata da una donazione: posso solo sperare nella capienza del patrimonio del donatario. Se incapiente il mio credito rimarrà insoddisfatto e non potrà più essere fatto valere nei confronti di avesse comprato dal donatario.

In buona sostanza viene meno la tutela dei legittimari i cui diritti ereditari possono essere serenamente lesi da donazioni


MA: Non supera il vaglio del Senato la disposizione contenuta nel progetto di legge di manovra del governo: a Palazzo Madama dicono che una disposizione di tale portata deve essere inserita in una legge ad hoc


Che considerazioni possiamo fare? il nostro impianto normativo in termini successori ha una tradizione millenaria, nel frattempo la società è profondamente cambiata, lo stesso concetto di famiglia lo è....  forse una legge coraggiosa potrebbe rimettere al passo coi tempi l'intera disciplina successoria 


Per approfondimenti ed informazioni sarò lieto di rispondere.

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